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Responsabilità del direttore dei lavori

Ingegnere di cantiere in un cantiere edile

 

E' compito del direttore dei lavori verificare se sono state osservate le regole dell'arte e va esente da responsabilità laddove vengano in rilievo profili marginali dell'esecuzione dell'opera appaltata

Con ordinanza n. 30658 del 18 ottobre 2022, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che costituisce approdo fermo la ricostruzione dei compiti del direttore dei lavori, non in termini di continua verifica di tutte le minute operazioni lavorative, ma di vigilanza diligente sull’andamento e modalità dei lavori. Ne è stata, pertanto, esclusa la responsabilità a riguardo di “profili marginali dell'esecuzione dell'opera (Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2014, n. 20557; Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2021, n. 39448).

E' stato riaffermato il seguente principio: in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della concreta diligenza

Rientra nelle obbligazioni del direttore dei lavori:

l'accertamento della conformità sia dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica;

- l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;

Non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. civ., sez. II, 24 aprile 2008, n. 10728; Cass. civ., sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913).

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