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Ordine di demolizione di immobile abusivo e legge applicabile

Abusi Edilizi: i dati di Legambiente su mancate demolizioni nei Comuni

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza n. 69 del 18 gennaio 2023, ha stabilito che il principio di irretroattività di cui all’art. 1, L. 24 novembre 1981, n. 689 non opera con riferimento all’ordine di demolizione dell’immobile abusivo giacché, per regola generale, la pubblica amministrazione è tenuta ad applicare la normativa vigente nel momento della pronuncia con cui si adotta il provvedimento.

Il provvedimento amministrativo che ordina la demolizione dell’immobile abusivo, non costituendo una sanzione sostanzialmente penale, non viola le norme ed i principi multilivello.

La Corte di Strasburgo più volte ribadito la legittimità e la proporzionalità dell’ordine di demolizione finalizzato al recupero della lesione del bene pubblico tutelato dalle norme che disciplinano l’uso del territorio.

Si rimanda ai principi desumibili dalla sentenza Hamer c. Belgio del 27 novembre 2007, n. 21861/03) ove si afferma la legittimità dell'ordine disposto dall’autorità giudiziaria di demolire le costruzioni abusive giustificato dalla necessità di controllare l'uso della proprietà privata conformemente all’interesse generale, poiché lo scopo è quello di garantirne la conformità con le norme che regolano l’edificazione e la programmazione dell’uso del territorio urbano.

La Cassazione penale ha ripetutamente sancito la compatibilità dei provvedimenti ripristinatori con le norme multilivello (Cass. pen., sez. III, 20 febbraio 2019, n. 15141).

Si è infatti precisato che, in tema di reati edilizi, non sussiste alcun diritto "assoluto" all'inviolabilità del domicilio, desumibile dalle decisioni della Corte EDU, tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire l'ordine giuridico violato (Cass. pen., sez. III, 10 marzo 2016, n. 18949).

In motivazione, la Corte ha osservato che dalla giurisprudenza CEDU si ricava, al contrario, l'opposto principio dell'interesse dell'ordinamento all'abbattimento - in luogo della confisca - delle opere incompatibili con le disposizioni urbanistiche. Invero, nel noto caso Sud Fondi c. Italia del 20 gennaio 2009 la Corte EDU ha affermato che l'interesse dell'ordinamento è quello di abbattere l'immobile abusivamente realizzato, sottolineando i giudici Europei come sia sufficiente, per ripristinare la conformità rispetto alle disposizioni urbanistiche dei lotti interessati, "demolire le opere incompatibili con le disposizioni pertinenti", anziché procedere alla confisca dei medesimi. Proprio da tale inciso è quindi evidente come la stessa Corte Europea consideri del tutto legittimo il ricorso alla sanzione ripristinatoria della demolizione che, in quanto rivolta a ristabilire l'ordine giuridico violato, prevale sul diritto (rectius, interesse di mero fatto) all'abitazione dell'immobile abusivamente realizzato.

In conclusione, in virtù del principio generale tempus regit actum, la conformità di un provvedimento amministrativo al parametro normativo di riferimento va accertata tenendo conto della normativa applicabile all'epoca della sua adozione: è pertanto legittimo il diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, adottato dalla Soprintendenza in presenza di aumento di superfici utili o di volumetrie, se l'istanza è stata presentata dopo l'entrata in vigore dell'attuale art. 167, D.l.vo 22 gennaio 2004, n. 42, seppure riferita ad interventi realizzati precedentemente.

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