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Rimozione del limite quantitativo al subappalto dal 1° novembre 2021

L’art. 49, co.2, del d.l. 77/2021, con decorrenza 1° novembre 2021, ha disposto l’abrogazione del dell’art. 105, co.5, del Codice (ai sensi del quale «per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso») e ha introdotto la nuova disposizione per la quale (nuovo comma 2, terzo periodo, art. 105) «Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, (…)».

Il Legislatore ha così rimosso il limite quantitativo predeterminato, in via generale, per il subappalto.

E' stato rimosso, a partire dal 1° novembre 2021, ogni limite quantitativo generale e predeterminato al subappalto, e le stazioni appaltanti potranno indicare nei documenti di gara - previa adeguata motivazione nella determina a contrarre - le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario e, quindi, che non possono essere oggetto di subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto. Tra le caratteristiche che la stazione appaltante può valutare a tal fine, sono espressamente menzionate quelle indicate all’articolo 89, comma 11, del codice dei contratti pubblici, quindi la presenza di lavorazioni particolarmente complesse che richiedano, ai fini dell’esecuzione, una specifica qualificazione.

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