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Appalto: distinzione tra variante in corso d'opera e lavori extracontrattuali

 

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La Corte di Cassazione, Sez. I, 29 aprile 2024, sentenza n. 11491, ha affermato che in tema di appalto pubblico le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera stessa; costituiscono, invece, lavori extracontrattuali quelli in possesso di un'individualità distinta rispetto all'opera originaria, seppure ad essa connessi, ovvero ne integrano una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge; cosicché, nel primo caso, l'appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle, nel secondo caso, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto.


La sentenza in esame richiama e si fonda su precedenti giurisprudenziali relativi alla distinzione tra variazione delle opere contrattuali e lavori extracontrattuali.

Ecco i riferimenti:

Cass. Civ., Ordinanza 5 settembre 2023, n. 25800:

Afferma che le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera se sono necessarie per l'esecuzione migliore o a regola d'arte dell'appalto e rientrano nel piano dell'opera stessa. Al contrario, i lavori extracontrattuali possiedono un'individualità distinta rispetto all'opera originaria e devono essere oggetto di un nuovo appalto.

Cass. Civ., Sentenza 12 maggio 2016, n. 9767:

Distingue tra varianti in corso d'opera e lavori extracontrattuali, chiarendo che le prime non necessitano di un nuovo contratto se rientrano nel progetto originario, mentre le seconde richiedono un nuovo appalto.


Cass. civ., Sentenza 22 febbraio 2022, n. 5848:

Sottolinea che il committente deve esercitare la facoltà di richiedere opere aggiuntive nel rispetto dei principi di correttezza, lealtà e buona fede, e deve cooperare all'adempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1206 cod. civ.


La sentenza Cass n. 11491/2024 ribadisce e applica i seguenti principi di diritto:

Distinzione tra varianti e lavori extracontrattuali:

Le nuove opere richieste dal committente sono considerate varianti in corso d'opera se sono necessarie per l'esecuzione a regola d'arte dell'appalto e rientrano nel piano dell'opera stessa. Se possiedono un'individualità distinta rispetto all'opera originaria, devono essere oggetto di un nuovo appalto.

Obbligo di stipulazione di un contratto integrativo:

Se le modifiche richieste dal committente stravolgono radicalmente l'oggetto del contratto originario, il committente deve stipulare un contratto integrativo che contempli il pagamento del corrispettivo per le maggiori opere eseguite.

Principi di correttezza e buona fede:

La discrezionale facoltà del committente di richiedere opere aggiuntive che snaturino l'oggetto dell'appalto originario deve essere esercitata nel rispetto dei principi generali di correttezza, lealtà e buona fede, nonché del dovere di cooperare all'adempimento dell'appaltatore (art. 1206 cod. civ.).


Inapplicabilità del regime delle riserve:

In caso di radicale stravolgimento dell'iniziale contratto, le previsioni del regime delle riserve non sono applicabili, poiché il committente avrebbe dovuto provvedere alla stipulazione di un contratto integrativo per le nuove opere.

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