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Riconsegna dei documenti condominiali e tutela cautelare

Architettura moderna dell'appartamento

Va accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. volto a conseguire l'ordine di riconsegna dei documenti condominiali contro il pregresso amministratore in quanto la privazione degli stessi cagiona al condominio un nocumento grave e irreparabile.

Il caso
Un condominio evoca in giudizio l'amministratore uscente per ottenere la restituzione dei carteggi contabili, amministrativi, bancari e contrattuali. Deduce che l'assemblea ha deliberato la sua revoca e nominato il subentrante, tuttavia il passaggio delle consegne, pur sollecitato, non è avvenuto. Assume che l'obbligo di consegnare la documentazione, come impongono gli artt. 1129, comma 8, e 1713 c.c., è stato violato per cui chiede la condanna del resistente alla consegna dei carteggi allegando i necessari presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

I principi di diritto

Essendo l'amministratore di condominio un ufficio di diritto privato accostabile al mandato con rappresentanza, in ragione dell'art. 1713 c.c., alla scadenza del mandato è tenuto a restituire al mandante-condominio e per esso al neo subentrato (dispone testualmente la norma: «rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato»). Tant'è che anche la giurisprudenza asserisce che l'amministratore cessato dall'incarico è tenuto a restituire tutta la documentazione in suo possesso mediante riconsegna al subentrante qualora l'assemblea abbia provveduto alla sua designazione (Cass. n. 18185/2021). L'obbligatorietà restitutoria si basa sulla estinzione del mandato collettivo intercorrente fra l'uscente e i condòmini. La novella legislativa riformatrice (art. 1129, comma 8, c.c.) sancisce definitivamente l'obbligo dell'amministratore cessato dall'incarico di riconsegnare la documentazione condominiale. Al termine del mandato non può trattenere per nessuna ragione i documenti la cui proprietà, giova rammentarlo, è del condominio.

La decisione
Il Tribunale di Novara accoglie il ricorso cautelare. La concessione della tutela cautelare si fonda sulla coesistenza di due requisiti, il fumus boni iuris (parvenza della lesione del diritto violato) e il periculum in mora (rischio che il diritto, in attesa del giudizio di merito, subirebbe un grave pregiudizio).
In ordine al fumus boni iuris, richiama l'art. 1129, comma 8, c.c. secondo cui «alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini…». Le prove offerte dal condominio attestano la revoca del mandato e la contestuale nomina del nuovo amministratore, presupposti che legittimano la richiesta restitutoria. In relazione al periculum in mora, rileva che deve essere «imminente ed irreparabile», perciò di pericolo attuale. E' evidente che la mancata consegna dei documenti da parte dell'amministratore uscente impedisce al subentrante di amministrare concretamente il condominio.
Stante la regolarità della designazione dell'amministratore subentrato, il giudice ha ritenuto sussistente il pericolo derivante dalla mancata disponibilità dei carteggi con grave pregiudizio per il condominio (non agevolmente commisurabile e tantomeno facilmente riparabile). Poichè è risultato provato il diritto del condominio a ottenere dall'uscente la consegna del carteggio, ha condannato l'ex amministratore a rimettere ogni documento condominiale in suo possesso.

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