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Dichiarazione cumulativa dei costi relativi agli oneri della sicurezza e unica referenza bancaria del raggruppamento temporaneo di imprese

Nella definizione di “operatore economico” rientra anche “qualsiasi associazione temporanea di imprese”.

Non occorre che ciascuna impresa componente il raggruppamento temporaneo renda una distinta dichiarazione rispetto alle obbligazioni inerenti il costo del lavoro e la sicurezza.

Il raggruppamento temporaneo di imprese adempie all'obbligo dichiarativo con un’unica offerta con dichiarazione cumulativa in quanto l’indicazione dei costi relativi agli oneri della sicurezza è parte del contenuto dell’offerta economica redatta da ciascun operatore e tale è, per la procedura di gara, un raggruppamento di imprese; in caso di raggruppamento non ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento e non v’è ragione di ulteriormente distinguere, nella formulazione dell’offerta, rispetto ad una responsabilità assunta individualmente.

Le imprese partecipanti all’associazione temporanea non possono dirsi tenute a presentare ciascuna una referenza bancaria, atteso che il raggruppamento si caratterizza come un unico soggetto giuridico. 

Consiglio di Stato, sez. V, 29.09.2021 n. 6542

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