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L'avvalimento del fatturato

 

Differenza fra avvalimento tecnico/operativo ed avvalimento di garanzia

Il Tar Lazio, Roma, Sez. III, 28/10/2022, n. 13991 ribadisce come il fatturato specifico è requisito di carattere economico-finanziario e non risorsa tecnica ( vedasi tra le altre , Tar Marche, Sez. I, 27/02/2021, n. 173, Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1120; Cons. Stato sez. V, 1 luglio 2020, n. 4220).

 

L’avvalimento del requisito di fatturato configura un avvalimento di garanzia.

La giurisprudenza al riguardo è concorde nell’affermare che il requisito relativo al fatturato specifico è oggetto, ove il concorrente ne sia in parte privo e intenda traguardarlo ricorrendo al prestito del requisito da parte di altre imprese ausiliarie, di un avvalimento di garanzia.

Si è infatti affermato anche di recente che “il c.d. fatturato specifico va qualificato infatti come requisito di carattere economico-finanziario e non come risorsa tecnica, atteso che l’art. 83 comma 4 lett. a) del d. lgs. n. 50 del 2016, stabilisce che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere “che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto” e, correlativamente, l’allegato XVII (“Mezzi di prova dei criteri di selezione”) prescrive, nella parte I, dedicata alla capacità economica e finanziaria, che questa possa essere provata mediante una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto (Cons. Stato, sez. V, 19 luglio 2018, n. 4396)” (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Sez. I, 19 luglio 2021, n. 722).

Fine dell’avvalimento di garanzia è infatti assicurare la stazione appaltante che la capacità economica dell’impresa avvalsa è impinguata da quella dell’impresa avvalente, che “presta” la sua solidità finanziaria a beneficio della corretta esecuzione dell’opera e a garanzia della stessa, costituendosi garante della corretta realizzazione dell’opera o dello svolgimento del servizio nei confronti dall’amministrazione.

La tematica dell’avvalimento c.d. finanziario o di garanzia è stata funditus sviscerata dal giudice amministrativo che è pervenuto agli ormai consolidati approdi della giurisprudenza d’appello, secondo cui nell’avvalimento c.d. di garanzia, quali quello all’esame, è oggetto di avvalimento non la messa a disposizione di strutture e mezzi materiali bensì l’impegno dell’impresa avvalente o ausiliaria a garantire l’ausiliata sul piano finanziario, mettendole a disposizione le proprie complessive risorse economiche, in guisa da munirla di un requisito di capacità economica specifica da essa non posseduto, senza che occorra che la dichiarazione negoziale di avvalimento sia riferita a specifici beni materiali o ad indici di consistenza patrimoniale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 15 marzo 2016, n. 1032; Consiglio di Stato, Sez. III, 4 novembre 2015 n. 5038 ; ID, 2.10.2015, n. 4671;T.A.R. Puglia – Bari, sez. I, n. 13/2015).

Più in particolare, il Consiglio di Stato con la citata decisione del 2016 ha puntualizzato che “Nelle gare pubbliche, allorquando un’impresa intenda avvalersi, mediante stipula di un c.d. contratto di avvalimento, dei requisiti finanziari di un’altra (c.d. avvalimento di garanzia), la prestazione oggetto specifico dell’obbligazione è costituita non già dalla messa a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali, ma dal suo impegno a garantire con le proprie complessive risorse economiche, il cui indice è costituito dal fatturato, l’impresa ausiliata munendola, così, di un requisito che altrimenti non avrebbe e consentendole di accedere alla gara nel rispetto delle condizioni poste dal bando; in sostanza, ciò che l’impresa ausiliaria mette a disposizione dell’impresa ausiliata è il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di settore, dei quali il fatturato costituisce indice significativo”.

Da siffatte caratteristiche e finalità dell’impegno di garanzia sotteso alla dichiarazione di avvalimento dei requisiti di capacità economico – finanziaria il Giudice d’appello ha tratto il corollario secondo cui “ne consegue che non occorre che la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale e, dunque, alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, essendo sufficiente che da essa dichiarazione emerga l’impegno contrattuale della società ausiliaria a prestare ed a mettere a disposizione della c.d. società ausiliata la sua complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, garantendo con essi una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità”. (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 marzo 2016 n. 1032).

Il fatturato, tanto più se specifico come nel caso all’esame, è cioè in grado di garantire la stazione appaltante ex se, costituendo un fattore di garanzia per la corretta esecuzione delle obbligazioni dedotte ex contracto, che l’ausiliaria si impegna a garantire in luogo dell’ausiliata partecipante alla gara per l’ipotesi di inadeguatezza di quest’ultima.

In siffatta tipologia di avvalimento l’oggetto della prestazione di avvalimento è dunque rappresentato unicamente dal fatturato specifico per servizi analoghi a quelli declinati in capitolato, esulando da tale impegno di garanzia la materiale esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, la quale invece avrebbe richiesto, in ossequio al principio della necessaria determinatezza e specificità del contratto di avvalimento, anche l’ effettiva messa a disposizione delle risorse materiali ed organizzative all’uopo necessarie.

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