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Appalti - Valutazione delle offerte con criterio on/off

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 211 del 5 gennaio 2023, ha ribadito alcuni principi in materia di valutazione delle offerte nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica.

Per costante giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2020, n. 2094; Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2021, n. 7498), la scelta operata dall'amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell'ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico; come tale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili (Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2018, n. 2602; Cons. Stato, sez. III, 2 maggio 2016, n. 1661; Cons. Stato, sez. V,18 giugno 2015, n. 3105).

Ciò premesso, deve essere affermato che non è di per sé ravvisabile un diretto contrasto con l’art. 95, comma 10-bis, D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 nell’ipotesi in cui l’amministrazione abbia optato, nell’esercizio (a monte) della propria discrezionalità tecnica, per una modalità di attribuzione del punteggio di tipo “on/off”, in cui vi è attribuzione del punteggio nel caso di ricorrenza di un elemento ritenuto rilevante dalla stazione appaltante, in quanto il metodo di attribuzione si/no, pur ridimensionando in parte il margine di apprezzamento del merito tecnico dell'offerta, non lo esclude, anticipando, piuttosto, la valutazione dei requisiti tecnici che devono essere offerti, con la conseguenza che si ha poi un controllo finalizzato a comprovarne il possesso. Ciò significa che comunque la valutazione dell'offerta ha tenuto conto della componente tecnica (Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2020, n. 2094, cit.).

A maggior ragione, la violazione della richiamata disposizione del Codice dei contratti pubblici deve essere esclusa nel caso in cui non si verte affatto nell’ipotesi nella quale i criteri on/off assorbono gran parte del complessivo punteggio tecnico, ma tutti i restanti criteri di valutazione sono tabellari, attengono ad elementi qualitativi dell’offerta e, garantendo in maggioranza la graduazione dei punteggi in range ragionevolmente ampi, sono atti ad assicurare un effettivo confronto concorrenziale sugli elementi qualitativi del servizio (dislocazione territoriale, numero e competenza dei selezionatori, test di valutazione dei candidati).

Per l’effetto, deve essere confermato il principio per cui va esclusa la violazione del citato art. 95, comma 10-bis ogniqualvolta, in un appalto di servizi, i criteri di valutazione dell’offerta tecnica definiti dalla lex specialis, pur essendo in parte del tipo c.d. on/off, per altra parte comportano l’assegnazione di punteggi gradualmente crescenti in ragione della tipologia degli elementi qualitativi dell’offerta presi in considerazione, diversi dai requisiti minimi di partecipazione e caratterizzanti le modalità di svolgimento del servizio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 ottobre 2020, n. 6380; Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2020, n. 2967; Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2021, n. 7498).

Infine, va rilevato (ex multis Cons. Stato, sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5026) che la circostanza che ex post, all'esito della valutazione delle offerte tecniche, si sia registrato un identico punteggio assegnato ai singoli offerenti in relazione al merito tecnico, non consente, di per sé, di ritenere illegittima la metodologia di attribuzione del punteggio all'uopo definita nella documentazione di gara, dal momento che il riconoscimento di un punteggio riferito al merito tecnico identico per più offerenti è evenienza realizzabile anche in presenza di criteri con punteggio graduabile, non potendo, dunque, essere posta a fondamento di un vizio di legittimità incidente sulla tipologia del criterio valutativo all'uopo definito dall'amministrazione (se a struttura binaria, ispirato al principio "on/off" ovvero con punteggio graduabile in concreto).

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