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Impianti agro-fotovoltaici

Agrivoltaico: metà agricoltura e metà fotovoltaico

- Il caso - Il ricorrente impugnava innanzi il TAR gli atti di diniego delle amministrazioni competenti al rilascio del provvedimento unico regionale (PUAR) per il progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare. In particolare si trattava di un impianto agro-fotovoltaico di potenza complessiva pari a 6,6 MW. Il procedimento era stato archiviato sulla base dei pareri negativi del Comitato regionale per la VIA e della Soprintendenza locale.

 - La decisione - Il Tar Puglia, sent. n. 248/2022 ha chiarito che:
- mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità produttiva,
nell’agro-fotovoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista. Pertanto, la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola.

Per tali ragioni, i giudici hanno ritenuto evidente l’illegittimità degli atti impugnati, i quali avevano posto a base decisiva del divieto il presunto contrasto del progetto con una normativa tecnica (le previsioni del Piano paesaggistico territoriale regionale - PPTR) inconferente nel caso di specie, in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici, ma non anche con riferimento agli impianti agro-fotovoltaici, nei termini appena descritti.

 - La presenza di altri impianti - Sono state ritenute prive di rilievo le censure rappresentate dall’indice di pressione cumulativa, che sarebbe stato nel caso di specie superato, stante l’insistenza di altri impianti in zona. Sul punto è stato ribadito che gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro, mentre così non è nel caso di impianto agro-fotovoltaico, compatibile con l’utilizzo agricolo del terreno, rispetto agli impianti esistenti di tipo fotovoltaico “classico” che non consentono invece la coltivazione nei luoghi su cui sono installati.

 - Conclusioni Le norme che regolano il rilascio delle autorizzazioni ambientali per l’installazione degli impianti fotovoltaici di tipo “classico” non posso essere applicate agli impianti agro-fotovoltaici di nuova generazione che, per le caratteristiche suesposte, non rientrano nella tipologia dei precedenti impianti.

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