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Concessioni - la funzione del Piano Economico Finanziario

Gestione cassa e previsioni finanziarie

Le concessioni di lavori e servizi si qualificano per il trasferimento del rischio operativo dal concedente al concessionario ed il Piano Economico Finanziario è lo strumento mediante il quale si attua la concreta distribuzione del rischio tra le parti del rapporto.

Il rischio assunto dal concessionario si valuta proprio intorno alla aleatorietà della domanda di prestazioni poiché l’errore di valutazione del livello di domanda attendibile evidentemente condiziona la remuneratività dell’investimento e misura la validità imprenditoriale dell’iniziativa economica.

Il PEF ha, infatti, la funzione di garantire, lungo tutto l'arco temporale della gestione, l'equilibrio economico e finanziario dell'iniziativa per mezzo di una corretta allocazione dei rischi e di dimostrare la sostenibilità dell'operazione, consentendo all'Ente concedente di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione (Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 795). In altri termini, è il documento che giustifica la sostenibilità dell’offerta, quale dimostrazione che l’impresa è in condizione di trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell’attività.

L'Ente concedente, nell'esame dei PEF presentati dai concorrenti, è chiamato a valutare l'adeguatezza e sostenibilità dell'offerta e la concreta distribuzione del rischio tra le parti alla luce delle discipline tecniche ed economiche applicabili e sulla base delle eventuali prescrizioni dettate dalla legge di gara.

Il T.A.R. Lazio ribadisce che, nell'ambito delle procedure per l'affidamento delle concessioni di lavori e servizi, la valutazione del Piano Economico Finanziario che correda l'offerta consiste in una valutazione tecnica riservata all'ente concedente e tendenzialmente insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 25 maggio 2022, n. 6758).

L'operatore economico che intenda contestare l'aggiudicazione, censurando l'attività di valutazione tecnica dei PEF, deve, quindi, fornire puntuale evidenza della macroscopica irragionevolezza del giudizio che ha condotto l'Ente concedente a valutare congruo e adeguato il PEF dell'aggiudicataria nonché della piena adeguatezza e idoneità finanziaria del proprio PEF.

 

 

 

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