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La piscina è una nuova costruzione e non una pertinenza

 

Casa Moderna con Piscina 6 - Costruire Bio

Una piscina è una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata configurando così una nuova costruzione e non già una mera pertinenza urbanistica del fabbricato cui accede. Tale nozione di pertinenza è invocabile solo per opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2 gennaio 2024, n. 44.

Il Consiglio di Stato si sofferma sulla nozione di pertinenza urbanistica, definendone contenuto e limiti operativi, così escludendo che una piscina possa ricondursi entro i confini di tale istituto.

Più volte la giurisprudenza ha precisato che la natura di pertinenza può essere riconosciuta, ai fini edilizi, in presenza di un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e quella principale; nesso tale da consentire esclusivamente la destinazione della cosa accessoria ad un uso pertinenziale durevole ed escludere, così, una sua autonoma destinazione (Tar Sicilia, Catania sez. II, 11 agosto 2023, n. 2521).

Un tale nesso pertinenziale sussiste se l'opera ha una dimensione ridotta e modesta rispetto alla res cui inerisce, tale da renderla priva di un autonomo valore di mercato e non comportare un aumento del carico urbanistico, o una alterazione significativa dell'assetto del territorio (cfr. Cons. stato sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1000; Cons. stato sez. VI, 29 novembre 2022, n. 10476; Cons. stato sez. VI, 23 agosto 2022, n. 7369).

Sempre in materia edilizia, dunque, la natura pertinenziale è riferibile – come espressamente si sottolinea nella sentenza in esame - soltanto ai piccoli manufatti realizzati per contenere impianti tecnologici e simili, ma non anche a opere che, quanto a dimensioni e funzione, si caratterizzino per una propria autonomia rispetto all’opera considerata principale e non risultino quindi coessenziali a quest’ultima (cfr. Cons. stato sez. VI, 23 maggio 2023, n. 5078;).

Con la precisazione che il collegamento tra pertinenza e bene principale non può essere apprezzato sul piano soggettivo. E cioè a dire, è del tutto irrilevante il tipo di destinazione che il proprietario abbia inteso imprimere all’opera avuto riguardo al caso concreto.

Ciò che invece deve sussistere è un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa pertinenziale ad un uso servente durevole, sussistendo altresì una dimensione ridotta e modesta del manufatto, rispetto alla cosa in cui esso inerisce (cfr. Cons. stato sez. VI, 19 maggio 2023, n. 5004).

 

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