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Dichiarazione cumulativa dei costi relativi agli oneri della sicurezza e unica referenza bancaria del raggruppamento temporaneo di imprese

Nella definizione di “operatore economico” rientra anche “qualsiasi associazione temporanea di imprese”.

Non occorre che ciascuna impresa componente il raggruppamento temporaneo renda una distinta dichiarazione rispetto alle obbligazioni inerenti il costo del lavoro e la sicurezza.

Il raggruppamento temporaneo di imprese adempie all'obbligo dichiarativo con un’unica offerta con dichiarazione cumulativa in quanto l’indicazione dei costi relativi agli oneri della sicurezza è parte del contenuto dell’offerta economica redatta da ciascun operatore e tale è, per la procedura di gara, un raggruppamento di imprese; in caso di raggruppamento non ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento e non v’è ragione di ulteriormente distinguere, nella formulazione dell’offerta, rispetto ad una responsabilità assunta individualmente.

Le imprese partecipanti all’associazione temporanea non possono dirsi tenute a presentare ciascuna una referenza bancaria, atteso che il raggruppamento si caratterizza come un unico soggetto giuridico. 

Consiglio di Stato, sez. V, 29.09.2021 n. 6542

Malfunzionamento del portale telematico della stazione appaltante

Consiglio di Stato, sez. V, 04.10.2021, n. 6605 ha analizzato il caso di un'offerta in una gara telematica presentata nell’ultimo momento utile ed incompleta.

L'attestazione del gestore della piattaforma telematica in ordine all’assenza di malfunzionamenti nella data e nell’ora in cui la società ha presentato la sua offerta a mezzo della piattaforma on line alla stazione appaltante è idonea a provare il perfetto funzionamento del software

Occorre fornire un principio di prova, diretto o indiretto, a sostegno dell'affermazione circa l’imputabilità della rilevata carenza dichiarativa al sistema software prescelto dalla stazione appaltante.

Non può sussistere alcun dubbio circa l’interesse dei partecipanti alla procedura a segnalare immediatamente gli eventuali malfunzionamenti rilevati nella trasmissione telematica delle domande di partecipazione, e ciò sia al fine del loro superamento, ove possibile, entro lo spirare del relativo termine, sia, in ogni caso, ai fini dell’eventuale attivazione dei rimedi previsti (sospensione e annullamento della procedura).

Contraddittorio sull’esclusione per gravi carenze

L’esclusione dalla gara a causa di una grave carenza nell’esecuzione di un precedente contratto non può essere disposta automaticamente, ma deve essere preceduta da un procedimento da svolgersi in contraddittorio tra la stazione appaltante e l’operatore economico interessato. 
TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 14 luglio 2021, n. 198.

Cessione del ramo di azienda e SOA

A seguito di cessione del ramo di azienda, affinché il cedente possa valersi dell’attestazione SOA è necessario che, in sede di verifica, la SOA abbia accertato il perdurante possesso in capo ad esso della presenza dei requisiti che avevano consentito l’ottenimento dell’originaria attestazione SOA.

Consiglio di Stato, sez. V, 18 agosto 2021, n. 5916.

Diritto di accesso del subappaltatore

La nozione normativa di «documento amministrativo», suscettibile di formare oggetto di istanza di accesso, è ampia e può riguardare ogni documento detenuto dalla pubblica amministrazione o da un soggetto, anche privato, alla stessa equiparato ai fini della specifica normativa dell’accesso agli atti, e formato non solo da una pubblica amministrazione, ma anche da soggetti privati.

Il subappaltatore può chiedere l’accesso al computo metrico dei lavori, al verbale di collaudo ed ai documenti relativi alle varianti se vi sia un contenzioso con l’appaltatore in relazione alle opere oggetto di subappalto e la documentazione sia necessaria per la corretta quantificazione delle opere e per ottenere il pagamento.

Così si è pronunciato TAR Lombardia, Milano, sez. I, 8 settembre 2021, n. 1972

I costi della manodopera devono essere indicati nell’offerta a pena di esclusione

La mancata indicazione nell'offerta dei costi della manodopera, così come prescrive l'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016, comporta l'esclusione dalla gara, in quanto: a) i costi della manodopera costituiscono elemento essenziale dell'offerta, poiché la loro indicazione consente di verificare la salvaguardia dei livelli retributivi minimi dei lavoratori; b) la mancata quantificazione del costo della manodopera rende incompleta l'offerta, senza che sia possibile attivare il soccorso istruttorio, non trattandosi della carenza di meri elementi formali della domanda di partecipazione; c) trattandosi di norma imperativa, il citato art. 95, comma 10, va ad eterointegrare la “lex specialis” di gara, rendendo vigente e cogente l'obbligo anche ove non espressamente previsto.

Costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza quello per cui il soggetto che partecipa alle procedure pubbliche di affidamento sa o deve sapere, in base ad un canone di ordinaria diligenza, che occorre l’indicazione specifica dei costi della manodopera, come d’altronde espressamente sancito dall’art. 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016 (dovendo, quindi, anche farsi applicazione del principio “ignorantia legis non excusat”).

Rimane irrilevante la non corretta predisposizione del modulo da parte della stazione appaltante.

Lo ha affermato TAR Sicilia, Catania, sez. III, 20 settembre 2021, n. 2838.

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